Art. 1.
(Modifica all'articolo 56 della Costituzione in materia di elettorato passivo per le elezioni della Camera dei deputati).

      1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Sono eleggibili a deputati gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno un'età compresa tra i diciotto e i settantacinque anni».